Spetta al Sindaco la competenza per animali confiscati

Gli animali vittime di maltrattamenti e oggetto di confisca sono di competenza del Sindaco: lo ribadisce una recente sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n.148 del 31 gennaio 2017, depositata l’11 aprile 2017 e qui commentata dall’Avv. Carla Campanaro, direttore dell’Ufficio Legale LAV. Spetta al primo cittadino, dunque, accudire gli animali confiscati: la Suprema Corte ribadisce in modo inequivocabile la competenza del Comune in materia di animali sul suo territorio, nel caso in cui non ci siano enti, ai sensi dell’articolo 19 quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati), che facciano richiesta di adozioni degli animali.

Pertanto afferma la Suprema Corte: “Il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca”, e a seguito del passaggio in giudicato della confisca viene meno la competenza dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, e vengono ripristinati in capo al Comune tutti gli oneri e doveri previsti dalla normativa.

“Quest’ulteriore aggravio di competenze in carico al Comune per il mantenimento degli animali confiscati, potrebbe essere uno stimolo per ipotizzare misure fiscali sia come incentivo per chi adotta animali, sia come deterrente per chi ancora li utilizza a fini commerciali e di allevamento – afferma la LAV – ma anche per stimolare il Comune nel suo ruolo di controllore sul territorio ad impedire che siano perpetrati maltrattamenti di cui esso stesso alla fine sarà responsabile. Si tratta di una richiesta che facciamo da anni, ora rafforzata dagli effetti di questa sentenza.”

“Caposaldo della normativa interna sulla protezione degli animali è la legge 189 del 2004 – spiega l’Avv. Carla Campanaro, direttore dell’Ufficio Legale LAV – che oltre ad introdurre fattispecie inerenti il delitto di uccisione e maltrattamento di animali, con l’articolo 544 sexies c.p. ha introdotto la confisca degli animali “vittime” di reato ogni qualvolta l’imputato sia condannato per tali reati. Con tale legge è inoltre modificato l’articolo 727 c.p. che non prevede una specifica ipotesi di confisca. Tuttavia, sottolinea il Collegio, la detenzione degli animali in tal modo comporta reato e dunque rientra nella previsione di cui all’articolo 240 comma 2 del codice penale, in base al quale come è noto deve sempre essere ordinata la confisca delle “cose” la cui detenzione costituisce reato.”